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ICI anno 2010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - VERSAMENTI ANNO 2010
Il pagamento dell’I.C.I. può essere eseguito in due rate: la prima entro il 16 Giugno (50% dell’imposta dovuta per i dodici mesi del 2009) - la seconda (a saldo) dall’1 al 16 Dicembre . Si ricorda che a Giugno si può pagare l’imposta totale, utilizzando un unico bollettino. I  versamenti potranno essere effettuati, compilando in ogni loro parte gli allegati bollettini, con le seguenti modalità:
1.      tramite bancomat presso gli uffici comunali
2.      direttamente presso gli sportelli BIVERBANCA
3.      tramite c.c.p. n. 10136133 presso gli uffici postali
4.      oppure tramite modello F24 .
A  decorrere  dall'anno  2008  sono  escluse dall'imposta comunale sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo; i fabbricati di proprietà del coniuge assegnatario, a condizione che quest’ultimo non dimori in un appartamento ubicato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa coniugale; gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; le abitazioni principali possedute da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero o sanitari; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado.
Per  unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto  passivo  si  intende  quella  nella quale il contribuente ed i suoi famigliari dimorano abitualmente e che si identifica con quella di residenza anagrafica.
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto, purchè durevolmente ed esclusivamente asservite alla stessa (si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina).
Alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e quelle possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 pari ad Euro 130,00.
L’imposta si calcola applicando l’aliquota unica deliberata per l’anno d’imposta 2007,  e valida anche per il 2010, nella misura del 5,9 per mille.
L'importo minimo di versamento è di Euro 10,00.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina con riferimento al prezzo commerciale, con l’avvertenza di considerare per la loro individuazione il PRGC vigente, e che con delibera della Giunta Com.le n. 38/2010 sono stati aggiornati i relativi valori di riferimento.(clicca qui)
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali ai numeri 015/7592216 – 7592219 – 7592207.

 
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